Statuto

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 

L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione, unitamente alla convocazione all’Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Titolo V • Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio sociale

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario (entrate/uscite) e lo stato patrimoniale (attività e passività) da presentare all’Assemblea degli associati affinché sia approvato dalla stessa Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione. I soci possono prenderne visione.

Titolo VI • Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo, laddove eletto, volontariamente o per obbligo;
  5. Il Collegio dei Probiviri;
  6. Il Comitato Scientifico.

 

Tutte le cariche negli Organi dell’Associazione sono gratuite.

Titolo VII • Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Sardegna), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante qualsiasi modalità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su un giornale, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria:

  1. approva i regolamenti dell’Associazione;
  2. approva il rendiconto economico e/o finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l’impatto sociale dell’associazione;
  3. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’Ordine di appartenenza;
  4. procede eventualmente alla elezione dell’Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale;
  5. procede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera sull’esclusione degli associati;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  9. delibera su tutte le materie sottoposte all’ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell’assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 20 % (venti%) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

  1. modificazioni dello Statuto;
  2. trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  3. scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.

 

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione.

In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Titolo VIII • Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) esercizi fino all’approvazione del rendiconto economico e/o finanziario o del bilancio dell’ultimo esercizio e sono rieleggibili per non più di tre volte.

Il Consiglio elegge nel suo seno Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere e conferisce ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo l’invio di lettera semplice anche consegnata a mano, fax, e-mail o telegramma, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà l’Associazione nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo deve adottare inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione e che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall’attività;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all’Assemblea dei soci;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  9. istituire nel territorio della Regione Sardegna Sezioni o sedi secondarie o distaccate, regolate da norme analoghe e coerenti con quelle del presente Statuto;
  10. deliberare la partecipazione ad Associazioni di secondo livello a carattere nazionale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, ovvero in caso di assenza di disponibilità per cooptazione; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l’Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Titolo IX • Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Titolo X • Segretario Generale - Tesoriere

Il Segretario Generale collabora con il presidente o con il Vice Presidente per le mansioni di cui all’articolo 21), a cui possono essere attribuite specifiche deleghe, ed è responsabile per l’esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Il Segretario Generale presenta in ogni riunione del Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio ed è responsabile dei corretti adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalla legge.

Titolo XI • Organo di controllo

L’Assemblea dei soci elegge l’organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone, iscritte nell’apposito Registro dei Revisori Legali, che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali delle associazioni.

L’organo resta in carica per 4 (quattro) ma in ogni caso fino all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio. L’incarico può essere rinnovato.

L’organo di controllo:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
  2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
  3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali dell’Associazione;
  4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
  5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
  6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
  7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
  8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
  9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
  10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.

Titolo XII • Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea fra gli iscritti dell’Associazione.

Essi durano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio delibera sui casi di eventuale indegnità sottoposti alla sua attenzione da almeno cinque iscritti ovvero dal Comitato Direttivo. È considerato causa di indegnità anche il comportamento non coerente con le finalità istituzionali di cui all’articolo 3) del presente Statuto.

Il Collegio decide a maggioranza, senza formalità di rito.

Le sanzioni emesse dal Collegio possono essere: richiamo verbale, censura formale scritta ovvero, nei casi più gravi, radiazione.

La radiazione ha efficacia immediata, ma può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso scritto all’Assemblea dei Soci, tramite il Consiglio Direttivo, che deciderà alla prima assemblea utile; tale giudizio è definitivo inappellabile.

Titolo XIII • Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo e che potranno essere scelti anche tra Docenti Universitari, Magistrati o Professionisti iscritti ad altri Ordini professionali con comprovate competenze tecniche o professionali.

Compito del Comitato è quello di fornire all’Associazione supporto tecnico e scientifico.

Titolo XIV • Adesione alla rete nazionale A.N.D.O.C.

Con delibera del Consiglio Direttivo l’associazione aderisce all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.DO.C.) con sede in Roma. In caso di accettazione dell’adesione da parte A.N.DO.C., l’Associazione è impegnata:

  1. ad osservare lo statuto e il regolamento all’A.N.DO.C.;
  2. ad indicare nella carta intestata e in ogni documento: Associazione aderente all’A.N.DO.C.;
  3. ad avere competenza nel circondario degli Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna;
  4. a definire che ogni socio della Associazione è aderente di diritto all’A.N.DO.C.;
  5. a versare ogni anno ad A.N.DO.C. la quota annuale di adesione così come determinato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C..

In caso di adesione ad A.N.DO.C. le norme dello statuto vengono così sostituite:
Art. 15, 1° comma, punto 3 – Un componente del Consiglio Direttivo è nominato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C. fra gli iscritti dell’Associazione;
Art. 25, 1° comma – Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C. fra gli iscritti dell’Associazione;
Art. 25, 6° comma – La sanzione del Collegio dei Probiviri, ferma l’efficacia immediata, può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso scritto al Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C., che provvederà nei successivi 60 giorni ad emettere giudizio definitivo inappellabile.

Gli organi nominati prima dell’adesione all’A.N.DO.C. rimangono in carica al momento dell’adesione.

All’A.N.DO.C. è riservato in ogni caso il diritto inappellabile di rescindere il collegamento con l’Associazione, così come sarà facoltà dell’Associazione rescindere il collegamento. In caso di recesso quanto disposto dal Titolo XIV non verrà più applicato.

Titolo XV • Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo.

Titolo XVI • Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale.

Titolo XVII • Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L’Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

L’associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.

Titolo III • Soci

Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di un Ordine avente sede nella Regione Sardegna che condividono gli scopi e manifestano l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo potrà deliberare l’adesione di Soci anche non iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna in quanto portatori di particolari meriti accademici, scientifici, sociali o di particolare interesse per la categoria.

Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, delibera l’ammissione dei Soci. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato entro una settimana dall’adozione. L’interessato potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

 

I soci sono tenuti:

  • a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento delle quote e contributi associativi.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV • Recesso - esclusione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per cancellazione dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per causa di morte; nel caso di soci persone giuridiche, anche per scioglimento.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 10 (dieci) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L’esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 

L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione, unitamente alla convocazione all’Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Titolo V • Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio sociale

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario (entrate/uscite) e lo stato patrimoniale (attività e passività) da presentare all’Assemblea degli associati affinché sia approvato dalla stessa Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione. I soci possono prenderne visione.

Titolo VI • Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo, laddove eletto, volontariamente o per obbligo;
  5. Il Collegio dei Probiviri;
  6. Il Comitato Scientifico.

 

Tutte le cariche negli Organi dell’Associazione sono gratuite.

Titolo VII • Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Sardegna), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante qualsiasi modalità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su un giornale, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria:

  1. approva i regolamenti dell’Associazione;
  2. approva il rendiconto economico e/o finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l’impatto sociale dell’associazione;
  3. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’Ordine di appartenenza;
  4. procede eventualmente alla elezione dell’Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale;
  5. procede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera sull’esclusione degli associati;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  9. delibera su tutte le materie sottoposte all’ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell’assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 20 % (venti%) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

  1. modificazioni dello Statuto;
  2. trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  3. scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.

 

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione.

In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Titolo VIII • Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) esercizi fino all’approvazione del rendiconto economico e/o finanziario o del bilancio dell’ultimo esercizio e sono rieleggibili per non più di tre volte.

Il Consiglio elegge nel suo seno Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere e conferisce ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo l’invio di lettera semplice anche consegnata a mano, fax, e-mail o telegramma, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà l’Associazione nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo deve adottare inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione e che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall’attività;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all’Assemblea dei soci;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  9. istituire nel territorio della Regione Sardegna Sezioni o sedi secondarie o distaccate, regolate da norme analoghe e coerenti con quelle del presente Statuto;
  10. deliberare la partecipazione ad Associazioni di secondo livello a carattere nazionale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, ovvero in caso di assenza di disponibilità per cooptazione; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l’Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Titolo IX • Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Titolo X • Segretario Generale - Tesoriere

Il Segretario Generale collabora con il presidente o con il Vice Presidente per le mansioni di cui all’articolo 21), a cui possono essere attribuite specifiche deleghe, ed è responsabile per l’esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Il Segretario Generale presenta in ogni riunione del Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio ed è responsabile dei corretti adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalla legge.

Titolo XI • Organo di controllo

L’Assemblea dei soci elegge l’organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone, iscritte nell’apposito Registro dei Revisori Legali, che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali delle associazioni.

L’organo resta in carica per 4 (quattro) ma in ogni caso fino all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio. L’incarico può essere rinnovato.

L’organo di controllo:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
  2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
  3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali dell’Associazione;
  4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
  5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
  6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
  7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
  8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
  9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
  10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.

Titolo XII • Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea fra gli iscritti dell’Associazione.

Essi durano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio delibera sui casi di eventuale indegnità sottoposti alla sua attenzione da almeno cinque iscritti ovvero dal Comitato Direttivo. È considerato causa di indegnità anche il comportamento non coerente con le finalità istituzionali di cui all’articolo 3) del presente Statuto.

Il Collegio decide a maggioranza, senza formalità di rito.

Le sanzioni emesse dal Collegio possono essere: richiamo verbale, censura formale scritta ovvero, nei casi più gravi, radiazione.

La radiazione ha efficacia immediata, ma può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso scritto all’Assemblea dei Soci, tramite il Consiglio Direttivo, che deciderà alla prima assemblea utile; tale giudizio è definitivo inappellabile.

Titolo XIII • Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo e che potranno essere scelti anche tra Docenti Universitari, Magistrati o Professionisti iscritti ad altri Ordini professionali con comprovate competenze tecniche o professionali.

Compito del Comitato è quello di fornire all’Associazione supporto tecnico e scientifico.

Titolo XIV • Adesione alla rete nazionale A.N.D.O.C.

Con delibera del Consiglio Direttivo l’associazione aderisce all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.DO.C.) con sede in Roma. In caso di accettazione dell’adesione da parte A.N.DO.C., l’Associazione è impegnata:

  1. ad osservare lo statuto e il regolamento all’A.N.DO.C.;
  2. ad indicare nella carta intestata e in ogni documento: Associazione aderente all’A.N.DO.C.;
  3. ad avere competenza nel circondario degli Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna;
  4. a definire che ogni socio della Associazione è aderente di diritto all’A.N.DO.C.;
  5. a versare ogni anno ad A.N.DO.C. la quota annuale di adesione così come determinato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C..

In caso di adesione ad A.N.DO.C. le norme dello statuto vengono così sostituite:
Art. 15, 1° comma, punto 3 – Un componente del Consiglio Direttivo è nominato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C. fra gli iscritti dell’Associazione;
Art. 25, 1° comma – Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C. fra gli iscritti dell’Associazione;
Art. 25, 6° comma – La sanzione del Collegio dei Probiviri, ferma l’efficacia immediata, può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso scritto al Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C., che provvederà nei successivi 60 giorni ad emettere giudizio definitivo inappellabile.

Gli organi nominati prima dell’adesione all’A.N.DO.C. rimangono in carica al momento dell’adesione.

All’A.N.DO.C. è riservato in ogni caso il diritto inappellabile di rescindere il collegamento con l’Associazione, così come sarà facoltà dell’Associazione rescindere il collegamento. In caso di recesso quanto disposto dal Titolo XIV non verrà più applicato.

Titolo XV • Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo.

Titolo XVI • Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale.

Titolo XVII • Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Titolo I • Denominazione - sede - durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, una Associazione denominata “ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA SARDEGNA”, che potrà usare la forma abbreviata “AADC SARDEGNA” con sede legale nel Comune di Cagliari, più avanti detta Associazione.

La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci.

L’Associazione ha durata illimitata.

Titolo II • Scopo - oggetto

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento dello status sociale, professionale ed economico di Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista ed Esperto Contabile e incentivare ogni iniziativa intesa alla tutela e valorizzazione della professione di Dottore Commercialista, con particolare riguardo ai principi etici e deontologici, nonché agli aspetti culturali, al fine di poter raggiungere una sempre più incisiva presenza, reputazione e apprezzamento in ambito sociale italiano ed internazionale.

Essa opera per fini culturali quali interessi a valenza collettiva.

L’associazione é regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle altre leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività specificate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità nell’interesse degli associati, si propone di:

  • sensibilizzare le istituzioni politiche e amministrative per il miglioramento dello status di Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista ed Esperto Contabile;
  • attuare iniziative a tutela del titolo di “Dottore Commercialista” e delle prerogative professionali ad esso associate;
  • promuovere e realizzare reti di aggregazione sociale e professionale tra gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con particolare riguardo a quelle atte allo sviluppo della professione, anche economica;
  • agevolare, per quanto possibile, il tirocinio professionale al fine del sostenimento dell’esame di abilitazione;
  • organizzare e/o collaborare all’organizzazione di corsi e convegni promossi a livello post-universitario per l’approfondimento delle tematiche cui l’Ordinamento (D.lgs 28 giugno 2005, n. 139) riconosce specifica competenza tecnica alla professione e per la specializzazione in particolari settori di attività;
  • collaborare con le redazioni delle riviste specializzate e di favorirne la diffusione;
  • favorire ed attuare iniziative che servano a valorizzare adeguatamente la preparazione culturale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e che tendano ad evitare appiattimenti o confusioni con altre categorie professionali non ordinistiche;
  • aderire ad iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell’immagine del Dottore Commercialista, sia con riferimento all’esercizio della professione, sia nei rapporti con gli altri Ordini professionali per il rispetto dei limiti di autonomia e delle prerogative di ciascuna professione;
  • valorizzare le funzioni tecnico professionali già istituzionalmente svolte dai Dottori Commercialisti nella gestione di Pubbliche Amministrazioni e, in generale, per la tutela della fede pubblica, ricercandone e favorendone, ove possibile, ulteriori;
  • promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dall’Ordinamento Professionale in tema di attività riservate e svilupparle ulteriormente;
  • promuovere particolari attività operative, su base bilaterale o multilaterale, incluso l’avvio di progetti pilota tra i membri del network per lo scambio di know-how, metodologie ed esperienze e per la creazione di sinergie ed economie di scala a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
  • organizzare iniziative di incontro tra i soci, anche di carattere conviviale e/o a fine ricreativo e/o culturale, per promuovere la socializzazione tra i gli iscritti all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L’Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

L’associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.

Titolo III • Soci

Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di un Ordine avente sede nella Regione Sardegna che condividono gli scopi e manifestano l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo potrà deliberare l’adesione di Soci anche non iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna in quanto portatori di particolari meriti accademici, scientifici, sociali o di particolare interesse per la categoria.

Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, delibera l’ammissione dei Soci. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato entro una settimana dall’adozione. L’interessato potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

 

I soci sono tenuti:

  • a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento delle quote e contributi associativi.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV • Recesso - esclusione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per cancellazione dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per causa di morte; nel caso di soci persone giuridiche, anche per scioglimento.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 10 (dieci) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L’esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 

L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione, unitamente alla convocazione all’Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Titolo V • Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio sociale

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario (entrate/uscite) e lo stato patrimoniale (attività e passività) da presentare all’Assemblea degli associati affinché sia approvato dalla stessa Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione. I soci possono prenderne visione.

Titolo VI • Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati, organo sovrano;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo, laddove eletto, volontariamente o per obbligo;
  5. Il Collegio dei Probiviri;
  6. Il Comitato Scientifico.

 

Tutte le cariche negli Organi dell’Associazione sono gratuite.

Titolo VII • Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Sardegna), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante qualsiasi modalità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su un giornale, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria:

  1. approva i regolamenti dell’Associazione;
  2. approva il rendiconto economico e/o finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l’impatto sociale dell’associazione;
  3. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’Ordine di appartenenza;
  4. procede eventualmente alla elezione dell’Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale;
  5. procede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera sull’esclusione degli associati;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  9. delibera su tutte le materie sottoposte all’ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell’assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 20 % (venti%) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

  1. modificazioni dello Statuto;
  2. trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  3. scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.

 

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione.

In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Titolo VIII • Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) esercizi fino all’approvazione del rendiconto economico e/o finanziario o del bilancio dell’ultimo esercizio e sono rieleggibili per non più di tre volte.

Il Consiglio elegge nel suo seno Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere e conferisce ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo l’invio di lettera semplice anche consegnata a mano, fax, e-mail o telegramma, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà l’Associazione nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo deve adottare inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione e che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall’attività;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all’Assemblea dei soci;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  9. istituire nel territorio della Regione Sardegna Sezioni o sedi secondarie o distaccate, regolate da norme analoghe e coerenti con quelle del presente Statuto;
  10. deliberare la partecipazione ad Associazioni di secondo livello a carattere nazionale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, ovvero in caso di assenza di disponibilità per cooptazione; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l’Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Titolo IX • Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Titolo X • Segretario Generale - Tesoriere

Il Segretario Generale collabora con il presidente o con il Vice Presidente per le mansioni di cui all’articolo 21), a cui possono essere attribuite specifiche deleghe, ed è responsabile per l’esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Il Segretario Generale presenta in ogni riunione del Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio ed è responsabile dei corretti adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalla legge.

Titolo XI • Organo di controllo

L’Assemblea dei soci elegge l’organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone, iscritte nell’apposito Registro dei Revisori Legali, che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali delle associazioni.

L’organo resta in carica per 4 (quattro) ma in ogni caso fino all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio. L’incarico può essere rinnovato.

L’organo di controllo:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
  2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
  3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali dell’Associazione;
  4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
  5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
  6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
  7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
  8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
  9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
  10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.

Titolo XII • Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea fra gli iscritti dell’Associazione.

Essi durano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio delibera sui casi di eventuale indegnità sottoposti alla sua attenzione da almeno cinque iscritti ovvero dal Comitato Direttivo. È considerato causa di indegnità anche il comportamento non coerente con le finalità istituzionali di cui all’articolo 3) del presente Statuto.

Il Collegio decide a maggioranza, senza formalità di rito.

Le sanzioni emesse dal Collegio possono essere: richiamo verbale, censura formale scritta ovvero, nei casi più gravi, radiazione.

La radiazione ha efficacia immediata, ma può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso scritto all’Assemblea dei Soci, tramite il Consiglio Direttivo, che deciderà alla prima assemblea utile; tale giudizio è definitivo inappellabile.

Titolo XIII • Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo e che potranno essere scelti anche tra Docenti Universitari, Magistrati o Professionisti iscritti ad altri Ordini professionali con comprovate competenze tecniche o professionali.

Compito del Comitato è quello di fornire all’Associazione supporto tecnico e scientifico.

Titolo XIV • Adesione alla rete nazionale A.N.D.O.C.

Con delibera del Consiglio Direttivo l’associazione aderisce all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.DO.C.) con sede in Roma. In caso di accettazione dell’adesione da parte A.N.DO.C., l’Associazione è impegnata:

  1. ad osservare lo statuto e il regolamento all’A.N.DO.C.;
  2. ad indicare nella carta intestata e in ogni documento: Associazione aderente all’A.N.DO.C.;
  3. ad avere competenza nel circondario degli Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sardegna;
  4. a definire che ogni socio della Associazione è aderente di diritto all’A.N.DO.C.;
  5. a versare ogni anno ad A.N.DO.C. la quota annuale di adesione così come determinato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C..

In caso di adesione ad A.N.DO.C. le norme dello statuto vengono così sostituite:
Art. 15, 1° comma, punto 3 – Un componente del Consiglio Direttivo è nominato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C. fra gli iscritti dell’Associazione;
Art. 25, 1° comma – Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C. fra gli iscritti dell’Associazione;
Art. 25, 6° comma – La sanzione del Collegio dei Probiviri, ferma l’efficacia immediata, può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso scritto al Comitato Direttivo dell’A.N.DO.C., che provvederà nei successivi 60 giorni ad emettere giudizio definitivo inappellabile.

Gli organi nominati prima dell’adesione all’A.N.DO.C. rimangono in carica al momento dell’adesione.

All’A.N.DO.C. è riservato in ogni caso il diritto inappellabile di rescindere il collegamento con l’Associazione, così come sarà facoltà dell’Associazione rescindere il collegamento. In caso di recesso quanto disposto dal Titolo XIV non verrà più applicato.

Titolo XV • Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo.

Titolo XVI • Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale.

Titolo XVII • Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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